di Mario Seminerio
Prendiamo spunto da un interessante articolo di Piercamillo Falasca apparso nei giorni scorsi su Epistemes per analizzare le motivazioni economiche che dovrebbero giustificare la concessione di crediti d’imposta ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle Onlus. In altri termini, tenteremo di capire quali dovrebbero essere le tipologie di organizzazioni no-profit meritevoli di essere sussidiate attraverso il fisco. Ciò risponde anche all’esigenza di evitare abusi e distorsioni nella definizione della platea di Onlus che possono beneficiare di tali sussidi fiscali. Ricordiamo che ogni tax credit rappresenta un ridimensionamento della base imponibile, e che in base al fondamentale precetto di semplificazione fiscale occorre limitare l’utilizzo dei crediti d’imposta per ampliare al massimo la base imponibile e ridurre (a parità di gettito) le aliquote nominali, stimolando la crescita economica. Per compiere tale analisi ci baseremo sull’esperienza del fisco statunitense nella gestione delle donazioni alle charities.
Negli Stati Uniti i contribuenti, al momento della dichiarazione dei redditi, possono scegliere se utilizzare una deduzione forfettaria standard oppure una analitica, la cosiddetta itemization, alla quale ricorrono i soggetti a reddito più elevato. In questo secondo caso la cosiddetta “charitable deduction” consente di detrarre dal reddito lordo le donazioni a “organizzazioni qualificate” che svolgono la propria missione nell’ambito religioso, scientifico, letterario o educativo. Dopo aver effettuato tali deduzioni, all’imponibile viene applicato il sistema di aliquote progressive dell’imposta sul reddito. Riducendo il reddito tassabile, la donazione sposta parte del costo della elargizione benefica privata al resto della società, incentivando simili comportamenti, ma provoca anche la riduzione della base imponibile. Tale effetto è stimato, per il periodo 2005-2009, pari a 228,5 miliardi di dollari di mancato gettito.
Ma quale potrebbe essere la giustificazione economica della deducibilità fiscale della donazione alle charities? Si ritiene che tale giustificazione possa essere rinvenuta nella fornitura di beni pubblici da parte delle Onlus. Un bene pubblico, per essere tale, deve rispondere a due requisiti: il suo utilizzo da parte di una persona non ne riduce la quantità disponibile per il consumo altrui; inoltre, nessuno può essere efficacemente escluso da tale consumo. Si parla, in tali casi, di non-rivalità e non-escludibilità dalla fruizione del bene. I beni pubblici, pertanto, rappresentano un caso di fallimento del mercato.
In teoria, quindi, i mercati non sarebbero in grado di fornire beni pubblici. Nella realtà, tuttavia, esistono situazioni in cui le imprese riescono a fornire tali beni in regime di mercato. Ciò avviene attraverso la pratica del bundling, cioè dell'”impacchettamento” di beni pubblici con beni di mercato. Ad esempio, i programmi radiofonici sembrano adattarsi alla definizione di beni pubblici: è difficile escludere dall’ascolto i soggetti non paganti, ed ogni ascoltatore non riduce la “quantità di ascolto” disponibile per gli altri. Tuttavia, nell’emittenza non si verifica alcun fallimento di mercato, perché le stazioni radio “impacchettano” pubblicità ed altri servizi assieme alla programmazione, fornendo contemporaneamente entrambe le tipologie di beni e superando il problema del “free-rider”. I criteri di eleggibilità a fruire dei sussidi fiscali dovrebbero quindi basarsi sulla fornitura di beni pubblici da parte delle Onlus, senza possibilità di bundling, cioè di fornitura contestuale di beni di mercato. Negli Stati Uniti, l’applicazione di questo criterio produrrebbe un drastico sfoltimento delle charities beneficiarie. Come si evince dagli ultimi dati disponibili, ben il 56 per cento del fatturato (che nel 2004 era di ben 1574 miliardi di dollari) delle charities riconosciute tali ai sensi dell’articolo 503(c)(3) del Tax Code è prodotto da università e ospedali. Cioè da entità che non producono beni pubblici, visto che tali non possono essere considerate né le cure mediche né le lezioni universitarie d’aula o la ricerca scientifica.
Le charities, inoltre, ricevono mediamente solo il 20 per cento dei propri mezzi finanziari da donazioni private, contro un 38 per cento di contributi per la fruizione di un servizio (regime di mercato, quindi), ed un 31 per cento di contratti o trasferimenti governativi. Nella realtà statunitense, quindi, molte charities non appaiono conformi all’identikit del fornitore di beni pubblici che trae il proprio sostentamento da donazioni altruistiche da parte di privati, ma piuttosto sembrano più simili ad agenzie quasi-governative, lobby e vere proprie aziende for-profit.
Ma negli Stati Uniti esistono anche altre problematiche legate alla vasta diffusione dei tax subsidies alle Onlus. In particolare, vale la pena segnalare la natura di “benefit regressivo” dei crediti d’imposta prodotti dalle donazioni. Secondo il Joint Committee on Taxation, nel 2004 oltre il 75 per cento dei benefici fiscali da donazione sono andati al 12 per cento di contribuenti, quelli con redditi superiori a 100.000 dollari, e ciò per due motivi: in primo luogo, a causa della natura progressiva delle imposte federali sul reddito, il valore delle deduzioni da donazione cresce al crescere del reddito: più alto lo scaglione d’aliquota marginale, minore il costo della donazione dopo le imposte. Ciò rende la deduzione per donazione altamente regressiva. In secondo luogo, solo i contribuenti che ricorrono alla deduzione analitica (itemization) possono beneficiare fiscalmente della donazione. E poiché la deduzione analitica è molto più probabile per i contribuenti ad alto reddito, si conferma la natura regressiva del benefit fiscale connesso alla donazione.
Altra problematica delle donazioni alle charities negli Stati Uniti è quella del sussidio a gruppi ideologicamente caratterizzati, posto a carico dell’intera collettività dei contribuenti. Ad esempio, perché contribuenti di destra dovrebbero finanziare, con le proprie tasse, gruppi di sinistra che hanno ottenuto il riconoscimento di onlus, e viceversa? O ancora, perché gli Evangelici dovrebbero sussidiare con le proprie imposte le onlus che “predicano” l’ateismo?
Queste sono le problematiche principali delle donazioni alle onlus statunitensi. E’ piuttosto agevole applicare le linee-guida di eleggibilità anche alla realtà italiana, muovendosi nel solco della nostra legislazione fiscale e delle sue specificità. Ad esempio, e con esclusivo riferimento alla normativa sul 5 per mille, per evitare di disperdere in mille rivoli il denaro dei contribuenti, oltre che per dare fondamento economico al principio di sussidiarietà orizzontale (previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione), occorre sfoltire la pletorica lista dei beneficiari, limitandola a quei soggetti che effettivamente forniscono beni pubblici (secondo la definizione canonica che di essi viene data) e che traggono il proprio sostentamento da donazioni altruistiche da parte di privati, senza erogazioni di merci e servizi in regime di mercato.
In questo modo si ridurrebbe lo spazio per abusi e dilapidazione di denaro dei contribuenti, oltre a evitare di restringere eccessivamente la base imponibile complessiva per eccesso di crediti d’imposta, circostanza che costringerebbe a mantenere elevate le aliquote nominali sul reddito. Una applicazione efficace ed efficiente dei principi liberali al Terzo Settore serve ai contribuenti-cittadini ed allo Stato. A patto, naturalmente, che il legislatore si dimostri sufficientemente serio da stabilire copertura sistematica per il 5 per mille, e non tentare di appropriarsi delle donazioni eccedenti il tetto prefissato, producendo l’ennesimo assurdo “tesoretto”.