Calcio, regole, etica e conflitti di interesse

di Primo Empirico*

Il calcio è una strana arte. Nato come sfogo dell’aggressività delle genti nella Firenze del quattrocento e ripensato dagli inglesi un secolo e mezzo or sono, muove milioni di appassionati che seguono la propria squadra e discutono – anche animatamente – delle proprie passioni e delle gesta della propria squadra. Tralasciando le degenerazioni, si può dire che il calcio moderno è a metà strada tra guerra ed economia, possedendo elementi di entrambe [1], dalla tattica alla strategia, dal mercato dei giocatori ai proventi da attività sportive. Viene quindi naturale per gran parte della redazione di Epistemes, che si appassiona di entrambe le cose, discutere di pallone con chiunque, probabilmente con toni meno esagitati di un Bar Sport seppur ugualmente accesi.

Una delle condizioni fondamentali sia della guerra sia dell’economia è il rispetto delle regole, che siano esse scritte o non scritte. Esse permettono che le condizioni nelle quali si gioca e interagisce siano approssimativamente le stesse per tutti e che pertanto vinca il più forte, o il più astuto, e a volte anche il più debole, come è spesso accaduto in ciascuno di questi campi. Uguali regole per tutti significa che nessuno può sopraffare un altro per il semplice motivo di poterle utilizzare a proprio piacimento; si pensi al motivo per il quale l’insider trading è spesso considerato di nocumento all’efficienza dei mercati finanziari, le aste avvengono in busta chiusa o in sale apposite, o, in guerra, al dovere di cura dei feriti e al divieto di usare armi batteriologiche e chimiche certificate da varie convenzioni internazionali.

Playing fair è quindi un concetto sia etico sia operativo. E’ anche uno dei motivi per cui vediamo con sospetto, al giorno d’oggi, i conflitti di interesse, per la semplice ragione che colui che prende decisioni è una delle parti in gioco, in appalto o nel mercato e per forza di cose avrà un insieme informativo più ampio degli altri – e quindi potrà cambiare le proprie azioni di conseguenza in modo da trarne benecifio, cosa non possible per coloro ai quali interagisce.

Scegliamo oggi di trattare un argomento spinoso – molti di noi e della redazione sono tifosi di una delle squadre coinvolte – in quanto sintomatico del totale dispregio per le regole in Italia in qualsiasi campo, e di come gran parte dell’economia e della società italiana si basi sull’apparenza più che sulla sostanza.

La scorsa estate, in conseguenza dello scandalo che colpì i vertici del calcio e del loro commissariamento, a furor di popolo si chiesero condanne esemplari – non sta a noi discutere delle minuzie giuridiche o della correttezza delle stesse, qui – e si decise di riscrivere le regole del calcio, con la promessa di renderle più rigorose e contrastare la ripetizione di comportamenti analoghi. Si era promessa più severità, meno corruzione, più rispetto delle regole. O almeno così promise l’allora commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, e così confermarono i suoi successori, Luca Pancalli e Giancarlo Abete. Vi era la percezione che le regole precedenti non fossero state seguite e che fossero inadeguate al calcio moderno, sempre più affaristico e sempre meno sport.

A distanza di un anno, è stato ieri approvato il testo definitivo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva che entrerà in vigore nella stagione sportiva 2007/2008, dal 1˚ luglio di quest’anno. Tale nuovo testo è presente sul sito della FIGC, nella forma di una vecchia bozza approvata dal Commissario Straordinario il 31 marzo 2007, che ricalca buona parte delle vecchie regole con varie integrazioni; nel comunicato della Federcalcio si afferma che “sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi giorni dopo la stesura formale da parte degli Uffici” in quanto “sono state apportate solo delle piccole modifiche a livello sanzionatorio” nelle parole di Giancarlo Abete. Di conseguenza, non lo si trova su alcun giornale, in questi giorni. E già questo appare strano: tali nuove regole erano state oggetto di enfasi per tutto l’anno. Oggi, improvvisamente, non sono importanti e non interessano nessuno.

Il motivo si capisce se andiamo con la mente a notizie di attualità. E’ di ieri la notizia che si sono praticamente concluse le indagini sulle plusvalenze fittizie della procura di Milano nel quale sono implicate grosse e importanti società come Milan AC e Internazionale FC, che, giustamente visto che nel nostro paese vige il principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio, hanno negato con forza qualsiasi coinvolgimento e malaffare, ripetendolo ad nauseam ed esternando la propria tranquillità sui giornali. Su parecchi giornali italiani, passato il clamore del momento, si tende a minimizzare in quanto tale comportamento era apparentemente molto diffuso. Talmente diffuso che altri che l’hanno tenuto sono sotto processo per falso in bilancio. Anche se apparentemente graziati dalla giustizia sportiva.

Eppure vi è qualcosa che non torna. Mettiamo che siano vere – se accertate – le accuse della Procura di non aver avuto i requisiti contabili per l’iscrizione al campionato mosse alle due squadre. Quali sono le conseguenze? Se controlliamo il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sulla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. III, fasc. 1, (2007), ma anche in questo documento nella forma della vecchia bozza confrontata col vecchio codice. Troviamo che:

Art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica)
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1. […]

Art. 18 (Sanzioni a carico delle società)
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle
norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con
una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei
fatti commessi:
[…]
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore, anche in soprannumero;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione
ufficiale; […]

Dunque, il falsificare i bilanci con qualsiasi mezzo è un illecito, amministrativo, punibile con ammenda con diffida, salvo casi più gravi. Uno di tali casi è il tentativo, in qualsiasi modo messo in atto e indipendentemente dal successo dello stesso, di ottenere l’iscrizione a una competizione alla quale non avrebbe potuto essere ammessa in base alle disposizioni vigenti (quali i requisiti patrimoniali), che prevede le gravi sanzioni dell’articolo 18, comma 1. Parrebbe una pena congrua e corrispondente alla fattispecie di cui sopra sulle plusvalenze fittizie. Sono pressoché uguali alle norme equivalenti ancora in vigore del vecchio codice, dal sito della FIGC Trentino:

Art. 7 (Violazioni in materia gestionale ed economica)
1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
[…]

Art. 13 (Sanzioni a carico delle società)
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
[…]
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi
inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
[…]

Con piccole differenze sostanziali. Dunque nel caso amministrativo, ove sia fatto al fine di ottenere l’iscrizione fraudolenta o colposa a una competizione, si tratta quindi di un illecito equiparabile a quello sportivo e quindi sanzionato con le stesse gravi norme dell’illecito sportivo, tra cui la retrocessione, la revoca e la radiazione. Il che è giusto: il venir meno delle condizioni di correttezza verso gli altri va contro i principi sportivi di lealtà e correttezza, oltre che quelli economici e contabili di rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci. Falsificare i bilanci è un reato gravissimo, sanzionato in altri paesi con decenni di carcere e la radiazione dagli ordini professionali e dai campionati professionistici. In Italia, il falso in bilancio civilistico è stato pressoché depenalizzato, grazie a una legge discutibile del governo precedente; ma in campo sportivo, e’ ancora punito severamente. La cosa risulta naturale, se si pensa che una rappresentazione distorta del bilancio permette di ottenere vantaggi in termini di accesso e spazio di manovra mercato dei giocatori e quindi di posizione in classifica.

E veniamo a quel che più ci colpisce. Consideriamo il fatto che il testo del nuovo Codice sulla Rivista di Diritto e Economia dello Sport faccia apparire l’art. 8 comma 4 come una depenalizzazione del falso in bilancio, come un banale errore di trascrizione della rivista o delle dattilografe della FIGC, in quanto si nota chiaramente che vi è una mancanza di senso compiuto e ripetizione tra commi 4 e 6 dovuti, ne siamo certi, a una frettolosa correzione delle bozze che ha lasciato intatto il testo della vecchia bozza – in caso contrario l’omissione sarebbe particolarmente vergognosa da parte deegli organi federali. Ci concentriamo su chi si è trovato ad approvare queste regole, perché sintomatiche di un vecchio malcostume. Come si evince dal comunicato sul sito FIGC relativo al consiglio federale del 21 giugno, due dei consiglieri sono attualmente sotto inchiesta per una fattispecie regolata dale norme oggetto di cambiamento. Massimo Moratti e Adriano Galliani hanno quindi preso una decisione in conflitto d’interesse dalla quale avrebbero potuto beneficiare, a discapito di altri. Ma siamo sicuri che Massimo Moratti e Adriano Galliani, uomini integgerrimi come ripetono ogni giorno, avranno sottoscritto con entusiasmo il mantenimento delle vecchie norme draconiane e rigorose così come traspaiono dalla bozza, come han dato, nelle loro parole, spiegazioni plausibili e dettagliate ai magistrati per dimostrare la loro estraneità ai fatti. Tuttavia, si sono trovati nelle condizioni di decidere il destino di una norma nella quale avevano un interesse diretto e nella cui fattispecie si trovavano a rientrare secondo le accuse. Chiunque è innocente fino a prova contraria; e si può ritenere ragionevolmente plausibile che abbiano resistito alla tentazione di chiedere il cambiamento delle norme; tuttavia i due avrebbero fatto bene a non partecipare a tale decisione. Invece l’hanno fatto, in ciò accodandosi ad altri palesi conflitti di interesse del recente passato politico ed economico.

Chi fa abitualmente discorsi da Bar Sport, dirà che la propria squadra è al di sopra di ogni sospetto di amoralità e i corrispondenti rivali diranno che hanno approfittato di una situazione per farla franca. Noi non adottiamo questo atteggiamento; sarebbe interessante, tuttavia, sapere quali sono state le altre “piccole modifiche a livello sanzionatorio” adottate. Da esse, o dalla mancanza di esse, dipenderà la credibilità di tutto il sistema calcio sullo scandalo attuale. Questione di qualche giorno, probabilmente. Ma intanto: falsificare un bilancio è un reato sportivo di particolare gravità. E’ fuori luogo che organi di informazione minimizzino sulle conseguenze di tali comportamenti e sulla partecipazione di persone in conflitto di interesse alla definizione delle regole del gioco.

 

[1] Stefan Szymanski and Tim Kuypers, Winners and Losers, Viking, (1999).

* Primo Empirico è membro esterno della Redazione di Epistemes.org


Scopri di più da Epistemes

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

I commenti sono chiusi.

Scopri di più da Epistemes

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere