La pena di morte nella giustizia post bellica in Iraq

di Daniele G. Sfregola

Una volta ammessa, seppure tra numerose riserve tecnico-procedurali, la legittimazione del Tribunale speciale iracheno a giudicare e condannare Saddam Hussein, occorre indagare circa l’ammissibilità giuridica del tipo di pena comminata all’ex Presidente iracheno. In particolare, conviene interrogarsi sulla base giuridica dell’esecuzione disposta dalla sentenza di condanna e se e quanto questa risulti difendibile in relazione agli obblighi internazionali nel frattempo assunti dallo Stato iracheno.

Dopo aver definito il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (artt. 11-13), lo Statuto del Tribunale speciale iracheno dispone che le pene che lo stesso può comminare sono quelle previste dalla legge penale irachena (art. 24, lett. a), salvo le punizioni inerenti le fattispecie ex artt. 11-13, le quali, nei casi in cui non trovino riferimenti nella legislazione penale nazionale, vengono punite dal Tribunale in considerazione della gravità del crimine, della personalità del reo e dei precedenti giurisprudenziali internazionali (art. 24, lett. e).

Dal punto di vista del diritto interno, c’è chi ha quindi sostenuto la fondatezza giuridica della condanna capitale inflitta a Saddam e ai suoi più stretti collaboratori in virtù del fatto che l’art. 24, par. 1 della Legge n. 10/2005 dello Stato iracheno – che abroga la precedente direttiva della Coalition Provisional Authority e istituisce ufficialmente il Tribunale speciale iracheno come ente giurisdizionale distinto dalla restante struttura giudiziaria nazionale – dispone che il giudice possa comminare le pene per i crimini internazionali secondo quanto al riguardo è previsto dal codice penale iracheno. Il codice penale iracheno, all’art. 85, prevede la pena di morte tra una serie più ampia di punizioni. Interpretativamente, si è asserito che essendo comunemente punito con la pena capitale il reato di omicidio semplice, fortiori questa varrebbe per i casi ben più gravi di crimine contro l’umanità.

In realtà, questo tipo di ragionamento è da respingere per tre ordini di motivi. Innanzitutto, l’art. 85 del codice penale iracheno definisce soltanto i tipi di punizioni che un giudice iracheno può comminare in relazione a fattispecie giudicate criminose, col risultato che poichè la legislazione penale irachena ignora il crimine contro l’umanità, ne consegue che le pene elencate all’art. 85 non trovano alcuna applicazione diretta al caso di specie. Ciò è testimoniato implicitamente dalla necessità sentita dai redattori dello Statuto del Tribunale speciale di inserire il menzionato disposto dell’art. 24, lett. e).

In secondo luogo, come ricorda il professor Issam M. Saliba, l’asserzione che vuole l’applicazione all’illecito internazionale del crimine contro l’umanità della pena prevista dal diritto interno per il crimine sottostante è del tutto infondata, rilevando l’orientamento giurisprudenziale internazionale esattamente contrario (si veda, su tutti, il caso Erdemovic dinanzi al Tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia).

Infine, lo Statuto del Tribunale speciale cita espressamente, a criterio per la determinazione della pena da infliggere nei casi internamente scoperti ex artt. 11-13, i principali orientamenti della giurisprudenza internazionale e degli statuti dei relativi tribunali in materia. Ciò viene confermato dalla previsione ex art. 24, par. 5 della Legge 10/2005. Ora, gli orientamenti in questione sono inequivocabilmente improntati al rigetto della pena di morte. In nessun tribunale internazionale che sia successivo a quello di Norimberga del 1946 è ammessa la pena capitale (si vedano, per quanto concerne gli statuti, l’art. 77 della Statuto della Corte Penale Internazionale, l’art. 23 dello Statuto del Tribunale internazionale per i crimini commessi in Rwanda,l’art. 24 dello Statuto del Tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia e l’art. 19 dello Statuto della Corte speciale per la Sierra Leone).

Dal punto di vista del diritto internazionale, occorre individuare i trattati che regolano vincolativamente la materia e che sono stati ratificati dall’Iraq. Al riguardo, il professor Ronzitti ha rilevato che la pena di morte comminata ai condannati del Tribunale speciale iracheno comporti una violazione di precisi obblighi internazionalmente assunti dall’Iraq. Questo è dato non in quanto tale – la scelta della pena massima – ma in virtù della mancanza di particolari garanzie procedurali e sostanziali che lo Statuto del Tribunale speciale non prevede e che tuttavia costituiscono oggetto di un obbligo internazionale pendente sull’Iraq. Ci si riferisce al disposto ex art. 6, par. 4 del Patto Onu sui diritti civili e politici del 1966, di cui l’Iraq è parte, avendolo ratificato nel 1971. La disposizione stabilisce che il condannato a morte ha diritto a chiedere la grazia o la commutazione della pena e che l’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere sempre accordate. Ma la Sezione IX (“Procedure di revisione e di appello”) dello Statuto del Tribunale speciale nulla prevede in merito. La conseguenza è l’impossibilità del Presidente della Repubblica dell’Iraq di poter considerare l’ipotesi della grazia, dell’amnistia o della commutazione della pena di morte in casi di condanna a morte e la derivante violazione da parte irachena dell’obbligo internazionale che discende da un trattato internazionale da essa ratificato. Nel rispetto dell’indipendenza e della sovranità irachena, gli altri Stati parti del Patto Onu sui diritti civili e politici del 1966 – e solo essi – hanno quindi il diritto a lamentare l’inosservanza da parte irachena della garanzia richiamata, non già della determinazione e della esecuzione della pena comminata di per sè.


Scopri di più da Epistemes

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Scopri di più da Epistemes

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere