di Mario Seminerio – © Libero Mercato
La principale criticità dell’attuale struttura della contrattazione collettiva, in Italia, è notoriamente rappresentata dalla rigidità del fattore lavoro. Ma questo è solo un aspetto, e neppure il principale. La rigidità a cui occorre fare riferimento è in realtà quella del contesto normativo che, costruito in altre epoche storiche, di fatto tende a creare una omologazione del modello contrattuale, riconducendolo ad una sorta di “one size fits all“, una “taglia universale” che impedisce di migliorare l’aderenza a diverse condizioni produttive in termini di domanda di prodotti, tecnologia, competenze professionali richieste, competizione internazionale, condizioni locali del mercato del lavoro.
Non è un caso, infatti, che in Italia si sperimenti una crescente difficoltà a chiudere i contratti collettivi nazionali entro la loro scadenza naturale, e ciò proprio a causa della disomogeneità delle condizioni competitive di singole realtà produttive, che tendono a creare divaricazione anche negli obiettivi professionali e retributivi dei lavoratori. Il grande settore contrattuale indifferenziato (i metalmeccanici, i chimici, eccetera) è sempre più una finzione, superato dalla parcellizzazione delle variabili strategiche di contesto ambientale, e l’attuale struttura della contrattazione di secondo livello appare inadeguata a rispondere alle sfide della crescente complessità ambientale.
Il punto di partenza per attuare una ristrutturazione del mercato del lavoro italiano deve essere necessariamente la nostra Costituzione. Sono soprattutto due gli articoli della nostra Carta fondamentale ad essere chiamati in causa, il 36 ed il 39. In via preliminare occorre dare piena attuazione al dettato dell’articolo 39, rimasto da sempre inapplicato. Tale articolo recita:
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
La piena attuazione del dettato costituzionale richiede quindi la creazione di una procedura di registrazione delle organizzazioni sindacali che potrebbe avvenire, come già suggerito in passato, presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), anche per rispondere positivamente ai timori espressi dalle organizzazioni sindacali riguardo il rischio di una schedatura dell’attività sindacale.
La registrazione determinerebbe quindi il conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico alle organizzazioni sindacali, rimuovendo l’anomalia in base alla quale ogni atto dispositivo compiuto su beni ed attività del sindacato impegna (di fatto) solo la persona fisica che ha materialmente compiuto tale atto.
Individuata la necessità di aumentare la flessibilità produttiva, sorge l’ovvia esigenza di legare la retribuzione ai risultati aziendali in misura maggiore di quanto finora consentito dallo schema contrattuale collettivo tradizionale, che consente margini negoziali assai limitati alle parti sociali. Come noto, l’articolo 36 della Costituzione stabilisce che
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
Tale livello retributivo “dignitoso” viene identificato, per prassi consolidata e “diritto vivente”, ed in assenza di una legge di attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, nei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali stipulati unitariamente da Cgil, Cisl e Uil. Ad oggi non è possibile derogare a tale schema prevedendo, ad esempio, dei minimi contrattuali inferiori a quelli nazionali anche se compensati da forti partecipazioni ai risultati aziendali e ciò determina il prevalere di quella che studiosi come Pietro Ichino definiscono la “componente assicurativa” della retribuzione, cioè un fisso sganciato dall’andamento aziendale e composto, oltre che dalla parte monetaria, anche dalla componente di “sicurezza” (assicurativa, appunto) legata ai costi che l’azienda deve affrontare per risolvere il rapporto di lavoro.
L’intervento strategico sulla legislazione lavoristica deve quindi prevedere la creazione di condizioni di migliore adattabilità dell’impresa al proprio habitat competitivo, e per fare ciò occorre avvicinare la contrattazione a tale contesto. Per ottenere ciò, concordiamo con la soluzione suggerita dallo stesso Ichino: una coalizione sindacale maggioritaria in un determinato ambito è sempre libera di negoziare una disciplina diversa e in deroga rispetto a quella negoziata ad un livello superiore. In questo modo, si sposterebbe il baricentro della contrattazione collettiva dal centro alla periferia, dalla omologazione che suscita attriti e disfunzionalità nella allocazione ottimale del fattore-lavoro all’aderenza alle specificità geografiche, settoriali, aziendali e professionali, con evidente beneficio per la produttività ed i redditi dei lavoratori. Per ottenere questa sorta di “federalismo produttivo” è preliminarmente necessario, come già accennato, dare compiuta attuazione al dettato dell’articolo 39 della costituzione nella parte relativa alla rappresentanza sindacale.
Centrale, in questo contesto, sarebbe l’assemblea dei lavoratori (siano essi iscritti o meno al sindacato), chiamata a votare una pluralità di liste o coalizioni di liste sindacali. Ciò darebbe attuazione al principio della “rappresentanza unitaria in proporzione agli iscritti”. Ad esempio, ciò significa che la sigla o coalizione sindacale che ha ottenuto la maggioranza dei voti durante l’ultima elezione aziendale, potrà stipulare accordi in deroga rispetto al livello di contrattazione superiore. Per evitare l’incostituzionalità, in relazione all’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva, sarebbe necessario emendare il quarto comma dell’articolo 39 della costituzione, proprio per estendere anche ai lavoratori non iscritti al sindacato la partecipazione alla scelta della rappresentanza sindacale aziendale. Oppure, visto che l’articolo 39 è da sempre inapplicato, sarebbe sufficiente abolirlo, in tutto o in parte, ad esempio mantenendo solo i primi due commi.
Scopri di più da Epistemes
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.