Saddam, l’Iraq e il diritto internazionale

di Daniele G. Sfregola

saddam_narrowweb__200x282.jpgA seguito della fine delle ostilità maggiori in Iraq (1 maggio 2003), sorse il problema di definire chi avesse la competenza a reprimere i crimini di guerra posti in essere nell’arco del conflitto da ambo le parti belligeranti. Tra le garanzie del diritto internazionale bellico si annovera infatti l’obbligo di reprimere i crimini di guerra. Ma, affinché si parli di crimine perseguibile, non basta una qualsiasi violazione del ius in bello. Deve invece trattarsi di una lesione particolarmente qualificata di beni che siano protetti da tale diritto. Quest’ultimo può avere per oggetto sia norme che disciplinano la condotta delle ostilità, sia norme a carattere umanitario. L’esecuzione della pena capitale nei confronti di Saddam Hussein ha riacceso il dibattito internazionale, come era lecito prevedere. Ma in un campo sempre minato, quale è quello della “giustizia dei vincitori sui vinti”, si tende a perdere di vista gli elementi di fondo, imprescindibili per una franca discussione, e che vertono sui presupposti giuridici (interni ed internazionali) che regolano l’esercizio della giustizia post-bellica in Iraq, a maggior ragione allorquando se ne giustifica il previo intervento militare con motivazioni afferenti l’instaurazione dello stato di diritto in quel Paese.

Con riferimento ai crimini commessi dai dirigenti politici iracheni, in quanto primo, legittimo governo successivo alla caduta del precedente regime, il provvisorio Iraqi Governing Council istituì, il 10 dicembre 2003, il Tribunale speciale iracheno per i crimini contro l’umanità posti in essere dal vecchio regime baathista prima e durante il conflitto. Gli Stati Uniti e il Regno Unito, per il tramite della Coalition Provisional Authority (l’organo rappresentativo in Iraq delle potenze occupanti) ed in collaborazione con l’Iraqi Governing Council, optarono per un tribunale speciale interno, composto, quindi, da soli giudici iracheni indipendenti, sulla base di uno Statuto e di regole di procedura definiti, rispettivamente, dall’Iraqi Governing Council e, ex art. 16 dello Statuto, dal Presidente del Tribunale speciale. Questo Tribunale ha una giurisdizione specifica. Essa infatti è delimitata ratione materiae dall’art. 1, lettera b, dello Statuto.

Numerose critiche hanno colpito la struttura istituzionale di questo Tribunale, sin dalla sua costituzione. Ad esempio, ha suscitato perplessità la decisione alleata di preporre un tribunale tutto iracheno al giudizio di un complesso di accadimenti aventi quasi tutti rilevanza internazionale. Altro problema sollevato è stato quello della mancanza assoluta di esperienza dei giudici iracheni in processi quali quelli che si apprestavano a condurre. Critiche di carattere preminentemente politico, inoltre, hanno coinvolto gli Stati Uniti e la loro scelta di evitare tribunali ad hoc Onu, sul modello di quelli istituiti per crisi anteriori quali l’ex Jugoslavia e il Rwanda. Su quest’ultimo punto, al di là della chiara impostazione politica dell’Amministrazione repubblicana, molto diffidente verso istituzioni di tale natura, risulta ugualmente evidente che gli Stati Uniti non avrebbero potuto addivenire alla costituzione di un tribunale ad hoc Onu per l’Iraq, stante l’impossibilità di definire una risoluzione istitutiva in seno al Consiglio di Sicurezza, allo stato dello scenario politico-diplomatico diviso che si aveva nel momento in cui terminarono le operazioni belliche irachene.

L’aspetto più criticato, tuttavia, ha riguardato la scarsa sistematicità delle previsioni dello Statuto in termini sia sostanziali che procedurali. Da un punto di vista sostanziale si è detto che sebbene lo Statuto sia caratterizzato da istituti tipici della cultura giuridica occidentale, esso violerebbe molteplici principi di diritto comuni alle stesse culture giuridiche occidentali. Un esempio, in tal senso, verrebbe dall’art. 24 dello Statuto, che autorizza i giudici di primo grado del Tribunale ad irrogare sanzioni determinate discrezionalmente sulla base della gravità del crimine, la personalità del reo e la giurisprudenza internazionale, sebbene nessuno dei crimini elencati agli artt. 11, 12 e 13 dello Statuto (rispettivamente: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra) abbia fondamento nel codice penale iracheno, con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge penale. A livello procedurale si è rilevato che, una volta deciso che il Tribunale speciale sarebbe stato un Tribunale iracheno, esso avrebbe dovuto essere collegato alla presistente struttura giudiziale irachena. Così non è stato. Inoltre, alcune norme procedurali si fondano sul sistema accusatorio ed altre su quello inquisitorio, generando notevoli problemi di sistematicità.

Le contraddizioni dello Statuto non hanno tardato a manifestarsi sul piano operativo, ingenerando non pochi imbarazzi. Si pensi al caso della prima udienza del primo dei processi a carico di Saddam Hussein, l’11 luglio 2004. Questa è conseguita alla fine dello stato di occupazione militare alleata successiva alla condotta delle ostilità, che ha implicato la trasformazione dello status di Saddam da prigioniero di guerra a quello di detenuto, sotto custodia fisica americana e giuridica irachena. In qualità di detenuto ed in conformità allo Statuto del Tribunale speciale iracheno, egli aveva il diritto di conoscere le basi giuridiche della sua detenzione e, quindi, i capi d’imputazione nei suoi confronti, in conformità alle disposizioni ivi previste. Tuttavia, sul piano formale, il giudice istruttore lo ha convocato sulla base degli artt. 123 e 125 della legge di procedura penale irachena. Ciò è dovuto al fatto che, prima dell’entrata in vigore dello Statuto, il giudice emanò un ordine di arresto contro Saddam, ai sensi degli artt. 92 e 93 della stessa legge.

Due sono le questioni giuridiche sollevate da questa prima udienza. In primis, si è evidenziato il fatto che, ex art. 123 del codice di procedura penale irachena, il giudice istruttore deve informare accuratamente l’accusato delle imputazioni che gli sono mosse. Al contrario, l’udienza si è caratterizzata per un’elencazione di imputazioni piuttosto generica, senza alcun riferimento a norme e principi che si assumevano violati dalla condotta di Saddam. Inoltre, sebbene l’art. 123 del codice iracheno non preveda la necessaria presenza di un difensore tecnico, è considerato un principio generale di diritto, per di più confermato espressamente dall’art. 18 dello stesso Statuto del Tribunale e dalla sua Regola di Procedura numero 55, che un soggetto accusato sia rappresentato anche in prima udienza da un difensore scelto di propria volontà (o d’ufficio, se indigente). Così non è stato.

Al di là degli evidenti limiti, in parte certamente giustificabili dalle profonde differenze giuridico-culturali tra gli ispiratori del processo e coloro i quali sono stati chiamati ad implementarlo, in parte ancora dalla critica situazione embrionale del nuovo Stato iracheno, può tuttavia affermarsi che, anche in seguito all’approvazione dello Statuto del Tribunale speciale iracheno posta in essere l’11 agosto 2005 da parte dell’Assemblea Nazionale Irachena democraticamente eletta, l’Alto Tribunale così istituito e operante è comunque promanazione legittima – certamente dal punto di vista formale e al di là delle pur evidenti riserve tecniche qui riportate – dello Stato sovrano ed indipendente sorto dalle ceneri della debellatio subita dal vecchio regime saddamita.

In altri termini, può ampiamente discutersi dell’opportunità politica e morale dell’esecuzione capitale nei confronti dell’ex Presidente iracheno. Ma ciò che non può mettersi in dubbio, in ossequio al disposto punitivo della sentenza di condanna comminatagli dal Tribunale e poi confermata in sede di appello, è la legittimità giuridica della sentenza, della pena e della relativa esecuzione, una volta ammessa l’esistenza di un nuovo ordinamento statale iracheno e ferma la doverosa osservanza della sua indipendenza e sovranità, in conformità ai principi fondanti la comunità internazionale e universalmente riconosciuti in capo a tutti gli Stati.

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