<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epistemes.org &#187; Daniele G. Sfregola</title>
	<atom:link href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistemes.org</link>
	<description>Studi economici e politici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://epistemes.org/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='epistemes.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Il Kosovo non è pronto per essere uno Stato</title>
		<link>http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola &#8211; © L&#8217;Occidentale
La secessione del Kosovo dalla Serbia, proclamata solennemente dall’assemblea parlamentare di Pristina il 17 febbraio, come i più complessi casi storici di formazione delle entità statuali ha ingenerato da subito un importante dibattito tra i giuristi internazionali in merito alle conseguenze che siffatto evento produrrà sull’evoluzione della materia. Va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola &#8211; © <em>L&#8217;Occidentale</em></strong></p>
<p>La secessione del <strong>Kosovo</strong> dalla Serbia, proclamata solennemente dall’assemblea parlamentare di Pristina il 17 febbraio, come i più complessi casi storici di formazione delle entità statuali ha ingenerato da subito un importante dibattito tra i giuristi internazionali in merito alle conseguenze che siffatto evento produrrà sull’evoluzione della materia. Va da sé che, come sempre avviene nella vita di relazione internazionale, l’analisi politica di un accadimento non può essere avulsa da considerazioni giuridiche, pena un risultato descrittivo monco, e cioè privo di osservazioni sui fondamentali della legittimità, del consenso, dell’equilibrio etico, che pure fonda la comunità internazionale, oltre che degli effetti non intenzionali nella regione e avverso gli equilibri globali nei termini più strettamente prescrittivi della politica internazionale.<br />
<em><br />
L’Occidentale</em> ha meritoriamente pubblicato un’analisi a firma di Roberto Santoro sull’argomento il 25 febbraio scorso. Santoro centra la propria riflessione sullo <strong>smembramento</strong> dell’ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia (RFSJ), asserendo quindi che l’atto di Pristina non è qualificabile come <strong>secessione</strong>, bensì come “ultimo capitolo dello smembramento” della RFSJ. Nel far questo, l’autore equipara il caso kosovaro a quelli dei sei Stati federali che composero la RFSJ: Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina. A beneficio del lettore, ricordiamo che lo smembramento si differenzia dalla secessione nella particolarità che col primo lo Stato preesistente cessa di esistere, mentre col secondo esso continua ad esistere.Ora, l’interpretazione di Santoro è infondata. Questo perché&#8230;</p>
<p><a href="http://www.loccidentale.it/node/14506">[continua su <em>L'Occidentale</em>]</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2008. |
<a href="http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2008/03/12/il-kosovo-non-e-pronto-per-essere-uno-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale</title>
		<link>http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola
La secessione del Kosovo dalla Serbia, proclamata solennemente dall’assemblea parlamentare di Pristina il 17 febbraio, pone all’osservatore di politica internazionale tre ordini di problemi. Il primo dilemma è giuridico, il secondo è storico e la terza questione è politico-strategica. Considerata la complessa partita diplomatica giocata tra il Palazzo di Vetro e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p>La secessione del <strong>Kosovo</strong> dalla Serbia, proclamata solennemente dall’assemblea parlamentare di Pristina il 17 febbraio, pone all’osservatore di politica internazionale tre ordini di problemi. Il primo dilemma è giuridico, il secondo è storico e la terza questione è politico-strategica. Considerata la complessa partita diplomatica giocata tra il Palazzo di Vetro e le vallate dei Balcani meridionali in questi nove anni, <strong>conviene precisare da principio i termini del confronto legale</strong> in atto in queste ore, riservandoci di approfondire in un secondo tempo l’analisi sul piano storico e politico della <em>querelle</em>.</p>
<p>Al contrario di quanti hanno superficialmente liquidato la decisione kosovara come lecita perché appoggiata dalla maggioranza degli Stati occidentali, è opportuno chiarire che, sul piano giuridico internazionale, <strong>la dichiarazione di indipendenza</strong> è considerata un atto rilevante a livello meramente storico, una situazione di fatto che, di per sé, non è contraria e non è conforme al diritto internazionale.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p>I riferimenti all’autodeterminazione del popolo kosovaro, da più parti impropriamente avanzati, non hanno alcun peso nella fattispecie. Infatti, <strong>il principio di autodeterminazione dei popoli</strong>, come sancito dall’art. 1, par. 2, e dagli artt. 55 e 56 della Carta ONU, dai due Patti ONU del 1966, dalla Dichiarazione dell’Assemblea Generale (AG) sull’indipendenza dei popoli coloniali del 1960, da quella sulle relazioni amichevoli tra gli Stati del 1970, dai pareri resi dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso della Namibia (1971) e del Sahara Occidentale (1975) e dalla sua sentenza nel caso di Timor Orientale (1995), nonché infine dall’unanimità della dottrina, si configura come autodeterminazione <em>esterna</em>, e non <em>interna</em>.</p>
<p>Ha diritto a determinare liberamente il proprio status internazionale quel popolo assoggettato a dominazione coloniale o razzista o il cui territorio è conquistato e occupato con la forza; non già, quindi, quello che ambisce all’instaurazione di un regime interno di tipo democratico. Va da sé che questo tipo di pretesa, sebbene, come si è visto, non fondata in termini giuridici, avrebbe trovato giustificazione quantomeno politica ai tempi del regime di Slobodan Milosevic e della Repubblica Federale di Jugoslavia (RFJ).</p>
<p>Allo stato attuale dell’assetto istituzionale interno alla Serbia e successivo al distacco del Montenegro, della situazione politica interna ed internazionale ad essa connessa in virtù degli sviluppi derivanti dall’intervento aereo della NATO del 1999, della conseguente risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza (CdS), della concessione statutaria di una larga autonomia preservata dalla presenza di una missione militare NATO (Kfor) e dell’amministrazione provvisoria del territorio kosovaro da parte delle Nazioni Unite (Unmik), il tema della democrazia come clausola argomentativa utile al perseguimento dell’obiettivo della sovranità e dell’indipendenza non è sostenibile neanche politicamente.</p>
<p>C’è da aggiungere che il principio di autodeterminazione è <strong>irretroattivo</strong>, non operando così verso quelle situazioni consolidatesi prima della sua formazione, quest’ultima relazionabile al secondo dopoguerra. E’ evidente, perciò, come il Kosovo sotto sovranità serba non rientri in alcuna modo nel’ambito di applicazione integrale di tale regola.</p>
<p>Tuttavia, l’autodeterminazione trova nel <strong>principio di integrità territoriale degli Stati</strong> un’importante eccezione, sancita al par. 7 della citata Dichiarazione dell’AG del 1960. In virtù di tale norma, l’autodeterminazione va coordinata con i legami storico-geografici del territorio rispetto a quelli dello Stato dominante. Interpretato in tal modo, il principio di integrità territoriale costituisce un potente <strong>freno giuridico alle pretese secessionistiche</strong> di un popolo. La Carta di Parigi del 1990, elaborata in ambito OSCE e significativa di una certa tendenza del diritto internazionale odierno a considerare con crescente sensibilità la tematica dell’autodeterminazione interna, si pronuncia anch’essa in tal modo. Anche sul piano della giurisprudenza interna le cose non cambiano. La Corte Suprema russa, nei casi del Tatarstan e della Cecenia, ha interpretato i due principi come appena esposto per negare la possibilità di una secessione unilaterale dalla Federazione. Anche la Corte Suprema canadese, nel caso del Québec, ha negato che una provincia o una regione, anche quando etnicamente differenziata dal resto dello Stato, abbia il diritto a secedere al di fuori delle tre ipotesi tipiche del principio di autodeterminazione dei popoli.</p>
<p>Pur in assenza di un diritto a secedere, però, un popolo, se ne ha la forza politica o militare, può di fatto staccarsi da uno Stato. In altre parole, il diritto internazionale non prevede il diritto a secedere, ma non per questo non riconosce, sulla base del <strong>principio di effettività</strong>, il distacco e la conseguente nascita di un nuovo Stato, purché <strong>sovrano ed indipendente</strong>. Ai fini della soggettività di diritto internazionale, pertanto, risulterà sufficiente che un governo risulti capace in fatto di esercitare in via esclusiva il potere di imperio sulla comunità territoriale distaccatasi, nell’ambito di un ordinamento giuridico non derivato, cioè non dipendente da altri Stati (in tal senso è inteso il requisito dell’indipendenza).</p>
<p>Quanto fin qui chiarito vale purché non vi sia aiuto da parte di Stati terzi, i quali hanno l’obbligo di rispettare l’integrità territoriale dello Stato che subisce la secessione. <a href="http://www.radioradicale.it/scheda/247760/intervista-ad-antonio-cassese-sullindipendenza-del-kosovo-e-il-diritto-internazionale">Come ha rilevato il <strong>professor Antonio Cassese</strong></a>, «se si dimostra che questo è il risultato di un&#8217;azione autonoma dei kosovari, allora non vi è nessuna violazione del diritto internazionale». Ovviamente, la dimostrazione del carattere <em>autonomo</em> dell’azione kosovara è largamente opinabile in ambo i sensi e, essenzialmente, oggetto dell’attuale stallo diplomatico in seno al CdS.</p>
<p>Sulla base di tali elementi possono quindi respingersi i timori di taluni sulla portata della statualità del Kosovo proclamatosi indipendente. In tal senso la pratica del <strong>riconoscimento</strong> del nascente Stato da parte degli Stati preesistenti a cui si assiste in questi giorni <strong>non ha valenza costitutiva della personalità internazionale</strong> dello Stato da riconoscersi. In dottrina si afferma che il riconoscimento di Stati è un <strong>atto politico</strong>, pertanto discrezionale, e non giuridico. Gli Stati preesistenti sono liberi di riconoscere uno Stato sovrano ed indipendente, così come di non riconoscerlo, essendo la decisione legata a considerazioni di carattere diplomatico. Il riconoscimento, quindi, non ha altro significato che una presa d’atto, sul piano storico, dell’esistenza di uno Stato che sia tale giuridicamente – cioè: sovrano ed indipendente – secondo la valutazione posta in essere dallo Stato recognoscente. E la sua utilità è circoscritta all’instaurazione di normali relazioni diplomatiche tra i due Stati e, più in generale, delle varie forme di cui si sostanzia la vita di relazione internazionale. Non è un caso che le conclusioni del documento comune approvato dal <strong>Consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE</strong> del 18 febbraio lascino facoltà ai singoli Stati membri di decidere liberamente in merito al riconoscimento dello Stato kosovaro «in linea con le pratiche nazionali e le norme giuridiche».</p>
<p>Assunto quindi che la <strong>secessione kosovara</strong>, considerata di per sé, assume una valenza giuridica a livello internazionale al di fuori e a prescindere dall’ambito di applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, bensì in virtù della mera situazione di fatto venutasi a creare, è utile infine approfondire le diverse interpretazioni giuridiche fornite dalle parti coinvolte nella crisi al testo-chiave per una valutazione di legittimità della secessione di Pristina dalla Serbia, cioè la <strong>risoluzione 1244 (1999) del CdS</strong>.</p>
<p>La <a href="http://www.unmikonline.org/press/reports/N9917289.pdf">risoluzione 1244</a> ordinava al governo della RFJ, al termine dell’intervento aereo della NATO di quell’anno, di ritirare tutte le forze armate federali dal territorio del Kosovo e di permettervi l’avvio di un’amministrazione provvisoria da parte dell’ONU. La risoluzione <strong>rinviava indefinitamente la soluzione politica della crisi</strong> in tal maniera. L’argomentazione fornita dalla maggior parte degli Stati membri dell’<strong>Unione Europea</strong> e dagli <strong>Stati Uniti</strong> al riguardo è che, poiché la risoluzione disponeva l’invio di una missione «civile e militare internazionale che facilit[asse] un processo politico volto a determinare il futuro status internazionale del Kosovo» e poiché tali principi furono concordati, prima dell’adozione della risoluzione in esame, da <strong>una riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri del G8</strong>, implicitamente questa clausola giustificherebbe giuridicamente l’esito finale – l’indipendenza di Pristina – di tale processo politico. In pratica, gli Stati occidentali asseriscono che <strong>l’indipendenza è il risultato di un percorso politico caratterizzante lo spirito della risoluzione 1244</strong>. Nello stesso senso si pronuncia il documento adottato dall’UE per legittimare la <strong>missione Eulex</strong>, approntata in ambito PESD.</p>
<p>La posizione della <strong>Serbia</strong>, della <strong>Federazione Russa</strong>, della <strong>Cina</strong> e di una minoranza degli Stati membri dell’UE (<strong>Grecia, Spagna, Cipro, Slovacchia, Bulgaria e Romania</strong>) che tuttavia, astenendosi in sede di votazione, non si sono opposti all’approntamento della missione Eulex da parte dell’UE, consiste in un <strong>rifiuto</strong> categorico di una siffatta impostazione. Questi Stati affermano che non esiste alcuna risoluzione del CdS che autorizzi la secessione del Kosovo. Il riferimento argomentativo è dato dal <strong>paragrafo 10 della risoluzione 1244</strong> che prevede espressamente, e con efficacia indiscutibilmente vincolante per le parti coinvolte, la concessione al Kosovo di <strong>«una sostanziale autonomia»</strong> all’interno dell’allora RFJ. Poiché tale disposizione è l’unica tra quelle della risoluzione 1244 a statuire in merito allo status della regione kosovara, ne discende che l’ipotesi dell’indipendenza è apertamente esclusa dal testo. Inoltre, con riferimento alla missione Eulex, i governi di Belgrado e Mosca rilevano come la risoluzione 1244 autorizzi missioni di organizzazioni internazionali nel territorio del Kosovo purché «sotto gli auspici dell’ONU», elemento di cui sarebbe quindi sprovvista la missione UE.</p>
<p>La posizione avanzata dagli Stati occidentali appare <strong>molto debole</strong>. La prova è data dal fatto che il <strong>documento comune dell’UE</strong> adottato in ambito PESD e relativo alla missione Eulex, dopo aver giustificato l’esito finale del processo politico richiamato nella risoluzione 1244, tuttavia si affretta a riconoscere che i riferimenti del Preambolo al <strong>Kosovo come parte integrante del territorio della RFJ</strong> e al <strong>rispetto del principio di integrità territoriale della RFJ</strong> non siano vincolanti. Notoriamente, le clausole preambolari delle risoluzioni del CdS non sono infatti vincolanti, al contrario del testo dispositivo, anche nei casi in cui queste siano adottate <em>ex</em> Capitolo VII della Carta Onu. Ma risulta quantomeno <strong>paradossale</strong> e in ultima istanza <strong>da respingere</strong> nella posizione degli Stati occidentali l&#8217;argomentazione secondo la quale ciò che è espressamente affermato nella parte dispositiva della risoluzione – l’integrità territoriale della RFJ e lo status di mera autonomia del Kosovo – non debba considerarsi vincolante, mentre ciò che fu concordato in un foro politico multilaterale privo di poteri vincolanti ed estraneo al CdS, quale è il G8, e che non risulta inequivocabilmente sancito nella risoluzione – ovverosia che l’esito finale del processo politico potesse prevedere l’indipendenza del Kosovo – risulti invece vincolante, seppur implicitamente.</p>
<p>Alla luce di questa analisi <strong>non può ammettersi la legittimità giuridica del processo di secessione del Kosovo</strong>, ferma restando, in virtù del <strong>principio di effettività</strong> sul piano meramento storico e di un progressivo e connesso consolidamento delle istituzioni del nascente Stato da ipotizzarsi nel tempo, la <strong>piena configurabilità quale soggetto di diritto internazionale dello Stato kosovaro</strong>, in quanto sovrano ed indipendente.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2008. |
<a href="http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2008/02/21/indipendenza-kosovo-e-diritto-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è ancora molto da imparare dai veri realisti alla Kissinger</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Gilli]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/</guid>
		<description><![CDATA[di Mauro Gilli e Daniele G. Sfregola
Nel suo interessante articolo apparso su L&#8217;Occidentale del 26 marzo, Marco Respinti ha messo in evidenza la debolezza del giornalismo italiano, che a suo modo di vedere si limiterebbe a riportare le analisi pubblicate da altre testate straniere, introducendovi a corollario l’immancabile dose di ideologia nostrana. Tuttavia, parlando di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Mauro Gilli e Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p>Nel suo interessante articolo apparso su <em><a href="http://www.loccidentale.it/?q=node/725" target="_blank">L&#8217;Occidentale</a></em> del 26 marzo, Marco Respinti ha messo in evidenza la debolezza del giornalismo italiano, che a suo modo di vedere si limiterebbe a riportare le analisi pubblicate da altre testate straniere, introducendovi a corollario l’immancabile dose di ideologia nostrana. Tuttavia, parlando di politica estera americana, Respinti si è adoperato in una serie di semplificazioni e inesattezze che a nostro modo di vedere richiedono importanti precisazioni.</p>
<p><a href="http://www.loccidentale.it/?q=node/889" target="_blank">Continua a leggere su<em> L&#8217;Occidentale</em></a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/mauro-gilli/" title="View all posts in Mauro Gilli" rel="category tag">Mauro Gilli</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/rassegna-stampa/" title="View all posts in Rassegna Stampa" rel="category tag">Rassegna Stampa</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/04/03/ce-ancora-molto-da-imparare-dai-veri-realisti-alla-kissinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFFARI ESTERI n. 154 (2007) &#8211; La Corea del Nord e il nucleare</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola
La Corea del Nord e il nucleare è il titolo del saggio di Daniele G. Sfregola pubblicato sul numero di Aprile-Primavera di Affari Esteri, la prestigiosa rivista trimestrale di politica internazionale promossa dal Ministero degli Affari Esteri ed edita dall&#8217;Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera (AISPE). Ripercorrendo criticamente le tappe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p><img src="http://epistemes.org/wp-content//2007/04/affariesteri.thumbnail.gif" id="image235" title="Affari Esteri" alt="Affari Esteri" align="left" /><em>La Corea del Nord e il nucleare</em> è il titolo del saggio di <strong>Daniele G. Sfregola</strong> pubblicato sul <a href="http://geocities.com/affari_esteri/ae2007.html#2" target="_blank"><strong>numero di Aprile-Primavera</strong></a> di <a href="http://www.esteri.it/ita/6_40_224.asp" target="_blank"><strong>Affari Esteri</strong></a>, la prestigiosa rivista trimestrale di politica internazionale promossa dal Ministero degli Affari Esteri ed edita dall&#8217;Associazione Italiana per gli Studi di Politica Estera (AISPE). Ripercorrendo criticamente le tappe che hanno segnato l&#8217;evoluzione storica della crisi nucleare che coinvolge Pyongyang e Washington, lo studio concerne la descrizione dello scenario regionale attuale, i protagonisti, le politiche dei singoli Stati e le caratteristiche politico-strutturali dell&#8217;area dell&#8217;Asia nordorientale, non mancando di approfondire l&#8217;azione dell&#8217;ultimo decennio e le recenti iniziative della diplomazia italiana in relazione alla controversia in esame.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/rassegna-stampa/" title="View all posts in Rassegna Stampa" rel="category tag">Rassegna Stampa</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/04/02/affari-esteri-n-154-2007-la-corea-del-nord-e-il-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEAZIONE Marzo-Aprile: Corea del Nord, l&#8217;ora della diplomazia</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola 
Sull’ultimo numero di Ideazione, rivista bimestrale di cultura politica, Daniele G. Sfregola analizza gli ultimi progressi diplomatici della questione nucleare nordcoreana, dando conto del cambio di strategia negoziale degli Stati Uniti verso Pyongyang e delle nuove opportunità che tale scelta comporta ai fini della soluzione della disputa ultradecennale. Corea del Nord. L&#8217;ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong> </p>
<p><img id="image227" title="Ideazione" alt="Ideazione" src="http://epistemes.org/wp-content//2007/03/ideazione.thumbnail.jpg" align="left" />Sull’ultimo numero di <a href="http://www.ideazione.com/archivio/sommario-ultimo.htm" target="_blank">Ideazione</a>, rivista bimestrale di cultura politica, <a href="http://epistemes.org/category/daniele-sfregola/" target="_blank"><strong>Daniele G. Sfregola</strong></a> analizza gli ultimi progressi diplomatici della questione nucleare nordcoreana, dando conto del cambio di strategia negoziale degli Stati Uniti verso Pyongyang e delle nuove opportunità che tale scelta comporta ai fini della soluzione della disputa ultradecennale. <em>Corea del Nord. L&#8217;ora della diplomazia</em> è il titolo dell&#8217;analisi all&#8217;interno del numero di marzo-aprile di Ideazione in edicola.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/rassegna-stampa/" title="View all posts in Rassegna Stampa" rel="category tag">Rassegna Stampa</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/03/23/ideazione-coreadelnord-ora-della-diplomazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;grand bargain&#8221; di Pechino e il nuovo corso americano</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola

L&#8217;accordo preliminare siglato il 12 febbraio a Pechino dai capi-delegazione degli Stati coinvolti nel negoziato esapartito sul nucleare nordcoreano è passato inaspettatamente sotto traccia nel dibattito nazionale. Eppure l&#8217;intesa raggiunta sembra costituire un duplice turning point, potenzialmente foriero di particolari conseguenze politiche nell&#8217;immediato futuro.
Innanzitutto, questo vale per il pluridecennale contenzioso inerente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p><img align="left" alt="L'accordo di Pechino" id="image213" title="L'accordo di Pechino" src="http://epistemes.org/wp-content//2007/02/accordo-a-pechino.thumbnail.jpg" /></p>
<p><strong>L&#8217;accordo preliminare siglato il 12 febbraio a Pechino</strong> dai capi-delegazione degli Stati coinvolti nel negoziato esapartito sul nucleare nordcoreano è passato inaspettatamente sotto traccia nel dibattito nazionale. Eppure l&#8217;intesa raggiunta <strong>sembra costituire un duplice <em>turning point</em>, potenzialmente foriero di particolari conseguenze politiche nell&#8217;immediato futuro.</strong></p>
<p>Innanzitutto, questo <strong>vale per il pluridecennale contenzioso inerente la Corea del Nord e il suo programma nucleare</strong>. Ulteriormente, esso <strong>rappresenta l&#8217;esito di un processo di profondo ripensamento della maggiore potenza mondiale</strong> su due temi-chiave della propria agenda di politica estera, la proliferazione nucleare e la diffusione della democrazia nel mondo.</p>
<p><span id="more-214"></span>Impotente dinanzi al test nucleare nordcoreano dell&#8217;ottobre scorso, <strong>l&#8217;amministrazione Bush ha dovuto prendere atto del fallimento della politica neoconservatrice</strong>, incentrata ideologicamente sull&#8217;indissolubilità del tema democratico e di quello nucleare come soluzione unica all&#8217;allineamento dell&#8217;<em>outsider</em> di Pyongyang al sistema regionale asiatico-nordorientale. Come già <a target="_blank" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/15/AR2006051501200.html">l&#8217;ex Segretario di Stato Henry Kissinger aveva ammonito in un intervento sul Washington Post del maggio dello scorso anno</a>, sovrapporre la questione spinosa della proliferazione nucleare e quella della pregiudiziale democratica, molto meno urgente per Paesi-chiave dell&#8217;equilibrio regionale come la Federazione Russa e la Cina, ha prodotto col tempo un unico risultato: <strong>l&#8217;azione più confusa degli Stati Uniti e la difesa più efficace della Corea del Nord, grazie alla doppia sponda cinese e russa.</strong></p>
<p>In realtà, sia a Mosca che a Pechino <a target="_blank" href="http://www.epistemes.org/wp-content/Epistemes%20-%20Relazioni%20Internazionali%20-%20Discussion%20Paper%201.pdf">l&#8217;interesse è condiviso, vertendo sull&#8217;esigenza di mantenere in uno stato di denuclearizzazione l&#8217;equilibrio peninsulare coreano</a>. Esattamente quanto chiesto da Washington, da Tokyo e da Seul. E&#8217; bastato l&#8217;abbandono del metodo neoconservatore, nel momento più critico della storia della crisi nordcoreana, per riprendere costruttivamente il dialogo con Pyongyang. <strong>Già in dicembre, infatti, Washington ha optato per un primo contatto bilaterale, a Berlino, con la delegazione nordcoreana. Ciò è stato funzionale al rilancio del negoziato a sei, puntualmente riattivato a Pechino l&#8217;8 febbraio.</strong></p>
<p>La nuova strategia diplomatica americana appare più raffinata, la qual cosa non è ovviamente garanzia di successo, ma semplicemente di maggiore considerazione dell&#8217;interesse nazionale americano e della sua sintesi con quello condiviso in Estremo Oriente dalle potenze regionali. Alla logica delle minacce di un rivolgimento istituzionale in realtà impossibile a prodursi in costanza del programma nucleare nordcoreano, si è preferita quella del duplice passaggio negoziale. <strong>Si è pertanto prodotto un accordo preliminare in cui, a fronte di notevoli incentivi nella forma di forniture energetiche o economiche di pari valore, il regime di Kim Jong-Il si è impegnato a sospendere la produzione di energia nucleare nel suo unico reattore, sito a Yongbyon, sotto il controllo degli ispettori internazionali.</strong> In secondo luogo, gli Stati Uniti e il Giappone si sono impegnati ad allacciare relazioni diplomatiche con Pyongyang e, specificamente l&#8217;amministrazione americana, ad eliminare la Corea del Nord dalla lista dei cosiddetti <em>rogue States</em>.</p>
<p><strong>E&#8217; a tutti gli effetti l&#8217;abiura della dottrina Bush &#8211; nella sua parte di più rigido confronto con gli Stati nemici &#8211; da parte del presidente che ne dà il nome.</strong> Non è un caso che siano piovute critiche feroci alla decisione in esame proprio da quegli ambienti che per sei lunghi anni hanno sponsorizzato la politica del non dialogo con Pyongyang. L&#8217;ex ambasciatore americano alle Nazioni Unite, <a target="_blank" href="http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&#038;currentArticle=DH259">John Bolton, ha dichiarato senza mezzi termini che il presidente ha finito per tradire quella dottrina.</a> Bush ha risposto con toni altrettanto decisi, rispedendo al mittente le accuse e <a target="_blank" href="http://www.ft.com/cms/s/8f125294-bc5b-11db-9cbc-0000779e2340.html">asserendo di credere nella diplomazia multilaterale e, all&#8217;interno di questa, in quel particolare negoziato capace di garantire un giusto equilibrio tra incentivi e penalità.</a></p>
<p><strong>Il conseguimento dell&#8217;obiettivo principale &#8211; il completo smantellamento dell&#8217;arsenale nucleare già in possesso di Pyongyang &#8211; è rimandato ad un secondo <em>round</em> negoziale.</strong> E&#8217; il nodo più delicato delle trattative tra le sei parti. Ma un&#8217;America capace di riconsiderare radicalmente il proprio approccio all&#8217;intera crisi e di ritornare a ragionare col metro delle politiche particolari, fermi i valori universali, è un&#8217;America che volta pagina.</p>
<p>Il fallimento del disegno di democratizzazione in Medio Oriente si sublima nell&#8217;altro dei due confronti nucleari in atto, quello iraniano. <strong>C&#8217;è da sperare che gli effetti del dialogo incentivante dei sei, riavviato con successo col &#8220;grand bargain&#8221; di Pechino, si riflettano in quello anch&#8217;esso esapartito con Teheran.</strong> <a target="_blank" href="http://www.ft.com/cms/s/d229a13c-c056-11db-995a-000b5df10621.html">Come ha rilevato il capo dell&#8217;Agenzia Internazionale per l&#8217;Energia Atomica, Mohamed El Baradei</a>, la stabilità e il nuovo equilibrio nell&#8217;area che va dal Levante all&#8217;Oceano Indiano trovano nell&#8217;accordo tra Iran e Stati Uniti la loro tappa obbligata.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/02/21/il-grand-bargain-di-pechino-e-il-nuovo-corso-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEAZIONE novembre-dicembre: La parabola politica di Doctor Henry</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola

Henry Alfred Kissinger è un personaggio dalla parabola irripetibile. Capace di suscitare sentimenti e valutazioni diametralmente opposti, Kissinger si è affacciato in sordina sulla scena della politica internazionale e ne è uscito da protagonista di prima grandezza. Per alcuni è un criminale impunito, per altri è un genio della diplomazia; taluni lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p><img id="image196" title="Henry A. Kissinger" height="102" alt="Henry A. Kissinger" src="http://epistemes.org/wp-content//2007/01/kissinger.thumbnail.jpg" width="74" align="left" /></p>
<p>Henry Alfred Kissinger è un personaggio dalla parabola irripetibile. Capace di suscitare sentimenti e valutazioni diametralmente opposti, Kissinger si è affacciato in sordina sulla scena della politica internazionale e ne è uscito da protagonista di prima grandezza. Per alcuni è un criminale impunito, per altri è un genio della diplomazia; taluni lo considerano la quintessenza del realismo politico contemporaneo, altri ancora un’astuta contraffazione, per di più immorale e pericolosamente ambiziosa. Kissinger è stato l’europeo più potente, ammirato e criticato della storia degli Stati Uniti d’America.</p>
<p><a href="http://www.ideazione.com/babele/del_pero_06_06.htm" target="_blank">Continua a leggere su <em>Ideazione</em>.</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/rassegna-stampa/" title="View all posts in Rassegna Stampa" rel="category tag">Rassegna Stampa</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/01/29/ideazione-la-parabola-politica-di-doctor-henry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEAZIONE novembre-dicembre: Italia. Politica di potenza e interesse nazionale</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 22:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola
Nel 1938, Harold Nicolson, autore di un celebre volume sulla diplomazia (Storia della diplomazia, Corbaccio, 1995), elaborò una delle più efficaci definizioni delle finalità della politica estera italiana che siano mai state scritte. Scrisse Nicolson: «L’obiettivo della politica estera italiana è di ottenere con il negoziato più importanza di quel che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p><span class="imagelink"><img id="image192" title="MAE" alt="MAE" src="http://epistemes.org/wp-content//2007/01/farnesina.thumbnail.jpg" align="left" /></span>Nel 1938, Harold Nicolson, autore di un celebre volume sulla diplomazia (Storia della diplomazia, Corbaccio, 1995), elaborò una delle più efficaci definizioni delle finalità della politica estera italiana che siano mai state scritte. Scrisse Nicolson: «L’obiettivo della politica estera italiana è di ottenere con il negoziato più importanza di quel che è il peso reale del paese». Sessantotto anni dopo, questo giudizio è ancora lucido, attuale e utile a spiegare le scelte di fondo e quelle contingenti dei governi che si sono succeduti dall’Unità sino ai nostri giorni. Nonostante descrivesse lo stile e le tecniche della diplomazia italiana così come l’aveva conosciuta nel corso della sua carriera di funzionario del Foreign Office e di studioso delle relazioni internazionali, Nicolson seppe abbozzare un profilo della condotta italiana in campo internazionale capace di sintetizzare il passato dell’Italia liberale, coniugarlo con l’epoca fascista e proiettare il tutto ben oltre la prima fase democratica post-bellica.</p>
<p><a href="http://www.ideazione.com/rivista/6-06/sfregola_06_06.htm" target="_blank">Continua a leggere su <em>Ideazione</em></a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/rassegna-stampa/" title="View all posts in Rassegna Stampa" rel="category tag">Rassegna Stampa</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/01/22/ideazione-italia-politica-di-potenza-e-interesse-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pena di morte nella giustizia post bellica in Iraq</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola
Una volta ammessa, seppure tra numerose riserve tecnico-procedurali, la legittimazione del Tribunale speciale iracheno a giudicare e condannare Saddam Hussein, occorre indagare circa l&#8217;ammissibilità giuridica del tipo di pena comminata all&#8217;ex Presidente iracheno. In particolare, conviene interrogarsi sulla base giuridica dell&#8217;esecuzione disposta dalla sentenza di condanna e se e quanto questa risulti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p>Una volta ammessa, seppure tra numerose riserve tecnico-procedurali, la legittimazione del Tribunale speciale iracheno a giudicare e condannare Saddam Hussein, occorre indagare circa l&#8217;ammissibilità giuridica del tipo di pena comminata all&#8217;ex Presidente iracheno. In particolare, <strong>conviene interrogarsi sulla base giuridica dell&#8217;esecuzione disposta dalla sentenza di condanna e se e quanto questa risulti difendibile in relazione agli obblighi internazionali nel frattempo assunti dallo Stato iracheno</strong>.</p>
<p><span id="more-172"></span>Dopo aver definito il genocidio, i crimini contro l&#8217;umanità e i crimini di guerra (artt. 11-13), <a target="_blank" href="http://www.loc.gov/law/public/saddam/document/CoalitionProvisionalAuthorityOrder48en.pdf">lo Statuto del Tribunale speciale iracheno</a> dispone che le pene che lo stesso può comminare sono quelle <strong>previste dalla legge penale irachena</strong> (art. 24, lett. <em>a</em>), <strong>salvo le punizioni inerenti le fattispecie ex artt. 11-13, le quali, nei casi in cui non trovino riferimenti nella legislazione penale nazionale, vengono punite dal Tribunale in considerazione della gravità del crimine, della personalità del reo e dei precedenti giurisprudenziali internazionali</strong> (art. 24, lett. <em>e</em>).</p>
<p>Dal punto di vista del <strong>diritto interno</strong>, c&#8217;è chi ha quindi sostenuto la fondatezza giuridica della condanna capitale inflitta a Saddam e ai suoi più stretti collaboratori in virtù del fatto che l&#8217;art. 24, par. 1 della Legge n. 10/2005 dello Stato iracheno &#8211; che abroga la precedente direttiva della Coalition Provisional Authority e istituisce ufficialmente il Tribunale speciale iracheno come ente giurisdizionale distinto dalla restante struttura giudiziaria nazionale &#8211; dispone che il giudice possa comminare le pene per i crimini internazionali secondo quanto al riguardo è previsto dal codice penale iracheno. Il codice penale iracheno, all&#8217;art. 85, prevede la pena di morte tra una serie più ampia di punizioni. Interpretativamente, <strong>si è asserito che essendo comunemente punito con la pena capitale il reato di omicidio semplice, <em>fortiori</em></strong> <strong>questa varrebbe per i casi ben più gravi di crimine contro l&#8217;umanità.</strong></p>
<p>In realtà, <strong>questo tipo di ragionamento è da respingere per tre ordini di motivi</strong>. Innanzitutto, l&#8217;art. 85 del codice penale iracheno definisce soltanto i tipi di punizioni che un giudice iracheno può comminare in relazione a fattispecie giudicate criminose, col risultato che <strong>poichè la legislazione penale irachena ignora il crimine contro l&#8217;umanità, ne consegue che le pene elencate all&#8217;art. 85 non trovano alcuna applicazione diretta al caso di specie.</strong> Ciò è testimoniato implicitamente dalla necessità sentita dai redattori dello Statuto del Tribunale speciale di inserire il menzionato disposto dell&#8217;art. 24, lett. <em>e</em>).</p>
<p>In secondo luogo, come ricorda il professor <a target="_blank" href="http://www.loc.gov/law/public/saddam/saddam_capi.html">Issam M. Saliba</a>, <strong>l&#8217;asserzione che vuole l&#8217;applicazione all&#8217;illecito internazionale del crimine contro l&#8217;umanità della pena prevista dal diritto interno per il crimine sottostante è del tutto infondata, rilevando l&#8217;orientamento giurisprudenziale internazionale esattamente contrario</strong> (si veda, su tutti, <a target="_blank" href="http://www.un.org/icty/erdemovic/trialc/judgement/erd-tsj961129e.htm">il <em>caso Erdemovic</em></a> dinanzi al Tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia).</p>
<p>Infine, lo Statuto del Tribunale speciale cita espressamente, a criterio per la determinazione della pena da infliggere nei casi internamente scoperti ex artt. 11-13, <strong>i principali orientamenti della giurisprudenza internazionale e degli statuti dei relativi tribunali in materia</strong>. Ciò viene confermato dalla previsione ex art. 24, par. 5 della Legge 10/2005. Ora, <strong>gli orientamenti in questione sono inequivocabilmente improntati al rigetto della pena di morte. In nessun tribunale internazionale che sia successivo a quello di Norimberga del 1946 è ammessa la pena capitale</strong> (si vedano, per quanto concerne gli statuti, l&#8217;art. 77 della Statuto della Corte Penale Internazionale, l&#8217;art. 23 dello Statuto del Tribunale internazionale per i crimini commessi in Rwanda,l&#8217;art. 24 dello Statuto del Tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia e l&#8217;art. 19 dello Statuto della Corte speciale per la Sierra Leone).</p>
<p>Dal punto di vista del <strong>diritto internazionale</strong>, occorre individuare i trattati che regolano vincolativamente la materia e che sono stati ratificati dall&#8217;Iraq. Al riguardo, il professor <a target="_blank" href="http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=420">Ronzitti</a> ha rilevato che <strong>la pena di morte comminata ai condannati del Tribunale speciale iracheno comporti una violazione di precisi obblighi internazionalmente assunti dall&#8217;Iraq.</strong> Questo è dato non in quanto tale &#8211; la scelta della pena massima &#8211; ma in virtù della mancanza di particolari garanzie procedurali e sostanziali che lo Statuto del Tribunale speciale non prevede e che tuttavia costituiscono oggetto di un obbligo internazionale pendente sull&#8217;Iraq. Ci si riferisce al disposto ex art. 6, par. 4 del Patto Onu sui diritti civili e politici del 1966, di cui l&#8217;Iraq è parte, avendolo ratificato nel 1971. <strong>La disposizione stabilisce che il condannato a morte ha diritto a chiedere la grazia o la commutazione della pena e che l&#8217;amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere sempre accordate. Ma la Sezione IX (&#8220;Procedure di revisione e di appello&#8221;) dello Statuto del Tribunale speciale nulla prevede in merito.</strong> La conseguenza è l&#8217;impossibilità del Presidente della Repubblica dell&#8217;Iraq di poter considerare l&#8217;ipotesi della grazia, dell&#8217;amnistia o della commutazione della pena di morte in casi di condanna a morte e la derivante violazione da parte irachena dell&#8217;obbligo internazionale che discende da un trattato internazionale da essa ratificato. <strong>Nel rispetto dell&#8217;indipendenza e della sovranità irachena, gli altri Stati parti del Patto Onu sui diritti civili e politici del 1966 &#8211; e solo essi &#8211; hanno quindi il diritto a lamentare l&#8217;inosservanza da parte irachena della garanzia richiamata, non già della determinazione e della esecuzione della pena comminata di per sè.</strong></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/01/11/la-pena-di-morte-nella-giustizia-post-bellica-in-iraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saddam, l&#8217;Iraq e il diritto internazionale</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/</link>
		<comments>http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniele G. Sfregola]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/</guid>
		<description><![CDATA[di Daniele G. Sfregola
A seguito della fine delle ostilità maggiori in Iraq (1 maggio 2003), sorse il problema di definire chi avesse la competenza a reprimere i crimini di guerra posti in essere nell’arco del conflitto da ambo le parti belligeranti. Tra le garanzie del diritto internazionale bellico si annovera infatti l’obbligo di reprimere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Daniele G. Sfregola</strong></p>
<p><img width="70" height="102" align="left" title="saddam_narrowweb__200x282.jpg" id="image161" alt="saddam_narrowweb__200x282.jpg" src="http://epistemes.org/wp-content/2007/01/saddam_narrowweb__200x282.thumbnail.jpg" />A seguito della fine delle ostilità maggiori in Iraq (1 maggio 2003), sorse il problema di definire chi avesse la competenza a reprimere i crimini di guerra posti in essere nell’arco del conflitto da ambo le parti belligeranti. <strong>Tra le garanzie del diritto internazionale bellico si annovera infatti l’obbligo di reprimere i crimini di guerra</strong>. Ma, affinché si parli di crimine perseguibile, non basta una qualsiasi violazione del <em>ius in bello</em>. Deve invece trattarsi di una lesione particolarmente qualificata di beni che siano protetti da tale diritto. Quest&#8217;ultimo può avere per oggetto sia norme che disciplinano la condotta delle ostilità, sia norme a carattere umanitario. <strong>L&#8217;esecuzione della pena capitale nei confronti di Saddam Hussein ha riacceso il dibattito internazionale</strong>, come era lecito prevedere. Ma in un campo sempre minato, quale è quello della &#8220;giustizia dei vincitori sui vinti&#8221;, si tende a perdere di vista gli elementi di fondo, imprescindibili per una franca discussione, e che vertono sui presupposti giuridici (interni ed internazionali) che regolano l&#8217;esercizio della giustizia post-bellica in Iraq, <strong>a maggior ragione allorquando se ne giustifica il previo intervento militare con motivazioni afferenti l&#8217;instaurazione dello stato di diritto in quel Paese.</strong></p>
<p><span id="more-162"></span></p>
<p>Con riferimento ai <strong>crimini commessi dai dirigenti politici iracheni</strong>, in quanto primo, legittimo governo successivo alla caduta del precedente regime, <strong>il provvisorio Iraqi Governing Council istituì, il 10 dicembre 2003, il Tribunale speciale iracheno per i crimini contro l’umanità posti in essere dal vecchio regime baathista prima e durante il conflitto.</strong> Gli Stati Uniti e il Regno Unito, per il tramite della Coalition Provisional Authority (l&#8217;organo rappresentativo in Iraq delle potenze occupanti) ed in collaborazione con l’Iraqi Governing Council, optarono per <strong>un tribunale speciale interno, composto, quindi, da soli giudici iracheni indipendenti, sulla base di uno Statuto e di regole di procedura</strong> definiti, rispettivamente, dall’Iraqi Governing Council e, ex art. 16 dello Statuto, dal Presidente del Tribunale speciale. Questo Tribunale ha una giurisdizione specifica. Essa infatti è delimitata <em>ratione materiae</em> dall’art. 1, lettera b, dello Statuto.</p>
<p><strong>Numerose critiche hanno colpito la struttura istituzionale di questo Tribunale, sin dalla sua costituzione.</strong> Ad esempio, ha suscitato perplessità la decisione alleata di preporre un tribunale tutto iracheno al giudizio di un complesso di accadimenti aventi quasi tutti rilevanza internazionale. Altro problema sollevato è stato quello della <strong>mancanza assoluta di esperienza dei giudici iracheni</strong> in processi quali quelli che si apprestavano a condurre. Critiche di carattere preminentemente politico, inoltre, hanno coinvolto gli Stati Uniti e la loro scelta di evitare tribunali <em>ad hoc</em> Onu, sul modello di quelli istituiti per crisi anteriori quali l&#8217;ex Jugoslavia e il Rwanda. Su quest&#8217;ultimo punto, al di là della chiara impostazione politica dell’Amministrazione repubblicana, molto diffidente verso istituzioni di tale natura, risulta ugualmente evidente che <strong>gli Stati Uniti non avrebbero potuto addivenire alla costituzione di un tribunale <em>ad hoc</em> Onu per l’Iraq, stante l’impossibilità di definire una risoluzione istitutiva in seno al Consiglio di Sicurezza</strong>, allo stato dello scenario politico-diplomatico diviso che si aveva nel momento in cui terminarono le operazioni belliche irachene.</p>
<p>L’aspetto più criticato, tuttavia, ha riguardato <strong>la scarsa sistematicità delle previsioni dello Statuto in termini sia sostanziali che procedurali.</strong> Da un punto di vista sostanziale si è detto che <strong>sebbene lo Statuto sia caratterizzato da istituti tipici della cultura giuridica occidentale, esso violerebbe molteplici principi di diritto comuni alle stesse culture giuridiche occidentali.</strong> Un esempio, in tal senso, verrebbe dall’art. 24 dello Statuto, che autorizza i giudici di primo grado del Tribunale ad irrogare sanzioni determinate discrezionalmente sulla base della gravità del crimine, la personalità del reo e la giurisprudenza internazionale, sebbene nessuno dei crimini elencati agli artt. 11, 12 e 13 dello Statuto (rispettivamente: genocidio, crimini contro l&#8217;umanità, crimini di guerra) abbia fondamento nel codice penale iracheno, con conseguente violazione del principio di irretroattività della legge penale. A livello procedurale si è rilevato che, <strong>una volta deciso che il Tribunale speciale sarebbe stato un Tribunale iracheno, esso avrebbe dovuto essere collegato alla presistente struttura giudiziale irachena. Così non è stato.</strong> Inoltre, alcune norme procedurali si fondano sul sistema accusatorio ed altre su quello inquisitorio, generando notevoli problemi di sistematicità.</p>
<p><strong>Le contraddizioni dello Statuto non hanno tardato a manifestarsi sul piano operativo</strong>, ingenerando non pochi imbarazzi. Si pensi al <strong>caso della prima udienza del primo dei processi a carico di Saddam Hussein</strong>, l&#8217;11 luglio 2004. Questa è conseguita alla fine dello stato di occupazione militare alleata successiva alla condotta delle ostilità, che ha implicato la trasformazione dello <em>status</em> di Saddam da prigioniero di guerra a quello di detenuto, sotto custodia fisica americana e giuridica irachena. In qualità di detenuto ed in conformità allo Statuto del Tribunale speciale iracheno, egli aveva il diritto di conoscere le basi giuridiche della sua detenzione e, quindi, i capi d’imputazione nei suoi confronti, in conformità alle disposizioni ivi previste. Tuttavia, sul piano formale, il giudice istruttore lo ha convocato sulla base degli artt. 123 e 125 della legge di procedura penale irachena. Ciò è dovuto al fatto che, prima dell’entrata in vigore dello Statuto, il giudice emanò un ordine di arresto contro Saddam, ai sensi degli artt. 92 e 93 della stessa legge.</p>
<p><strong>Due sono le questioni giuridiche sollevate da questa prima udienza.</strong> In primis, si è evidenziato il fatto che, ex art. 123 del codice di procedura penale irachena, il giudice istruttore deve informare accuratamente l’accusato delle imputazioni che gli sono mosse. Al contrario, <strong>l’udienza si è caratterizzata per un’elencazione di imputazioni piuttosto generica, senza alcun riferimento a norme e principi che si assumevano violati dalla condotta di Saddam.</strong> Inoltre, sebbene l’art. 123 del codice iracheno non preveda la necessaria presenza di un difensore tecnico, <strong>è considerato un principio generale di diritto, per di più confermato espressamente dall’art. 18 dello stesso Statuto del Tribunale e dalla sua Regola di Procedura numero 55, che un soggetto accusato sia rappresentato anche in prima udienza da un difensore scelto di propria volontà (o d’ufficio, se indigente). Così non è stato.</strong></p>
<p>Al di là degli evidenti limiti, in parte certamente giustificabili dalle profonde differenze giuridico-culturali tra gli ispiratori del processo e coloro i quali sono stati chiamati ad implementarlo, in parte ancora dalla critica situazione embrionale del nuovo Stato iracheno, può tuttavia affermarsi che, anche in seguito all&#8217;approvazione dello Statuto del Tribunale speciale iracheno posta in essere l&#8217;11 agosto 2005 da parte dell&#8217;Assemblea Nazionale Irachena democraticamente eletta, <strong>l&#8217;Alto Tribunale così istituito e operante è comunque promanazione legittima &#8211; certamente dal punto di vista formale e al di là delle pur evidenti riserve tecniche qui riportate &#8211; dello Stato sovrano ed indipendente sorto dalle ceneri della <em>debellatio</em> subita dal vecchio regime saddamita.</strong></p>
<p>In altri termini, <strong>può ampiamente discutersi dell&#8217;opportunità politica e morale dell&#8217;esecuzione capitale nei confronti dell&#8217;ex Presidente iracheno. Ma ciò che non può mettersi in dubbio, in ossequio al disposto punitivo della sentenza di condanna comminatagli dal Tribunale e poi confermata in sede di appello, è la legittimità giuridica della sentenza, della pena e della relativa esecuzione</strong>, una volta ammessa l&#8217;esistenza di un nuovo ordinamento statale iracheno e ferma la doverosa osservanza della sua indipendenza e sovranità, in conformità ai principi fondanti la comunità internazionale e universalmente riconosciuti in capo a tutti gli Stati.</p>
<p><span style="font-size: 12pt" /></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/" /></p><hr/>
<p>© <a href="http://epistemes.org">Epistemes.org</a>, 2006 - 2007. |
<a href="http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/">Permalink</a>
<br/>
Categorie: <a href="http://epistemes.org/category/ir/daniele-sfregola/" title="View all posts in Daniele G. Sfregola" rel="category tag">Daniele G. Sfregola</a>,  <a href="http://epistemes.org/category/ir/" title="View all posts in Relazioni Internazionali" rel="category tag">Relazioni Internazionali</a><br/>
</p>
<hr />
<strong>Leggete anche</strong>:
<ul>
	<li><a href="http://phastidio.net">Phastidio.net</a> - "Speak Softly And Carry A Big Stick";</li>
	<li><a href="http://macromonitor.net">Macromonitor.net</a> - Macroeconomia e mercati finanziari</li>
</ul>
<hr />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epistemes.org/2007/01/04/saddam-iraq-diritto-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
